17. Trasferimenti eventuali verso paesi terzi

I dati personali degli utenti sono trasferiti da shopX.it o, a seconda dei casi, dal Venditore Terzo, verso i seguenti paesi terzi: U.S.A., Israele, Albania, Svizzera e Cina. Il trasferimento avviene sulla base delle decisioni di adeguatezza della Commissione europea e dei conseguenti provvedimenti di autorizzazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero sulla base delle clausole contrattuali tipo tra titolare e responsabile del trattamento ovvero ancora, nel caso di trasferimento in Cina, sulla base dell’esenzione di cui all’art. 49.1.b) del Regolamento.

Il trasferimento dei dati negli U.S.A. avviene sulla base della “Decisione di esecuzione (UE) 2016/2295 della Commissione del 12 luglio 2016 (a norma della Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA” [notificata con il numero C(2016)4176] e della conseguente “Autorizzazione al trasferimento di dati all’estero tramite l’accordo denominato “E.U. – U.S.A. Privacy-Shield” emessa dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 27.10.2016, essendo tutti i destinatari dei dati aventi sede negli U.S.A. iscritte al Privacy Shield; in aggiunta, in alcuni casi, nei contratti con tali destinatari sono inserite anche le clausole contrattuali tipo di cui alla “Decisione della Commissione del 5 febbraio 2010 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio” [notificata con il numero C(2010)/87/UE] e quindi sulla base della conseguente “Autorizzazione ai trasferimenti verso paesi terzi tramite le clausole contrattuali tipo di cui alla decisione della Commissione 2010/87/UE in caso di importatore stabilito in un paese terzo” emessa dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimenti del 27 maggio 2010 e del 15 novembre 2012.

Il trasferimento dei dati in Israele avviene sulla base della “Decisione della Commissione del 31 gennaio 2011 ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali da parte dello Stato d’Israele in relazione al trattamento automatizzato di tali dati” [notificata con il numero C(2011)661] e della conseguente “Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso lo Stato d’Israele” emessa dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 20 gennaio 2012.

Per quanto riguarda il trasferimento dei dati in Albania, si segnala quanto segue:

  • non esiste una decisione di adeguatezza in relazione al livello di protezione dei dati garantito in Albania;
  •  in mancanza di una decisione di adeguatezza, i dati possono essere trasferiti nel paese terzo, solo se sono fornite le garanzie adeguate di cui all’art. 46.2 del Regolamento, tra cui figurano le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione e/o da un’autorità di controllo nazionale;
  •  il trasferimento dei dati in Albania avviene sulla base delle clausole contrattuali tipo di cui alla “Decisione della Commissione del 5 febbraio 2010 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio” [notificata con il numero C(2010)/87/UE]e quindi sulla base della conseguente “Autorizzazione ai trasferimenti verso paesi terzi tramite le clausole contrattuali tipo di cui alla decisione della Commissione 2010/87/UE in caso di importatore stabilito in un paese terzo” emessa dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimenti del 27 maggio 2010 e del 15 novembre 2012.

Si segnala inoltre che:

  •  nel caso di acquisto da un Venditore Terzo che abbia sede in un paese terzo, il Venditore Terzo, in qualità di titolare autonomo, può importare i dati di cui è titolare nel paese terzo in cui ha sede;
  • al momento operano sul Marketplace Venditori Terzi che hanno sede in Cina e in Svizzera;
  •  il trasferimento dei dati in Svizzera avviene sulla base della “Decisione della Commissione del 26 luglio 2000 riguardante la adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della Direttiva 95/46/CE”, n. 2000/518/CE e della conseguente “Autorizzazione al trasferimento dei dati verso la Svizzera” emanata dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 17 ottobre 2001;
  •  per quanto riguarda il trasferimento dei dati in Cina, si segnala quanto segue:
    •  non esiste una decisione di adeguatezza in relazione al livello di protezione dei dati garantito in Cina né esistono altre garanzie adeguate (come, per esempio, clausole contrattuali tipo);
    •  in mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzia adeguate, il trasferimento dei dati in un paese terzo può avvenire solo se sussiste una delle condizioni di cui all’art. 49.1 del Regolamento;
    •  nel caso in questione, il trasferimento avviene sulla base della condizione di cui all’art. 49.1.b) del Regolamento, in quanto il trasferimento dei dati è necessario all’esecuzione del contratto di acquisto concluso tramite il Sito tra il Venditore Terzo e l’interessato.