Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni circa le azioni intraprese in relazione ad una richiesta di esercizio dei diritti riconosciuti dagli art. da 15 a 22 del Regolamento (i.e. diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) e di cui alle sezioni 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della presente informativa (“Diritti dell’Interessato“), senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell’interessato.